Il diritto alla salute al tempo del Covid-19
Quali equilibri tra interesse collettivo e libertà personali e quale futuro per il nostro Servizio sanitario nazionale? Ne parliamo con la Prof.ssa Barbara Gagliardi, docente di diritto sanitario all'Università di Torino
Il diritto alla salute è uno dei diritti fondamentali della persona ed è tutelato dalla nostra Costituzione, attraverso l’Articolo 32 che recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. A garanzia di questo diritto c’è il Servizio sanitario nazionale (SSN) che, fin dalla sua istituzione nel 1978, si basa sui principi di universalità, uguaglianza ed equità. Tutte le tematiche inerenti al diritto alla salute e al SSN sono affrontate dal diritto sanitario.
In questi giorni convulsi e di emergenza sanitaria, dovuta alla pandemia da COVID-19 (così recentemente definita dall’Oms), sono molte le domande che si accavallano e alcune riguardano questioni di diritto. Dai diritti del malato agli obblighi delle strutture sanitarie, dall'interesse collettivo alle libertà personali. Ne abbiamo parlato telefonicamente con la Prof.ssa Barbara Gagliardi, docente di Diritto sanitario all’Università di Torino.
UN DIRITTO CHE RISCHIA DI DIVENTARE INESIGIBILE. “Il dettato costituzionale riconosce all'individuo un diritto di accesso alle prestazioni sanitarie, obbligo delle istituzioni della Repubblica è tutelare la salute dei cittadini, a partire dai livelli essenziali di assistenza”. In tempi normali è un diritto pienamente esigibile. “Le condizioni di emergenza in cui si trova a operare attualmente il SSN rischiano – spiega la docente – di determinare l’inesigibilità concreta del diritto, perché la prestazione rischia di diventare impossibile. Tendenzialmente grava sulla Repubblica l’obbligo di fare tutto il possibile a livello organizzativo per assicurare l'effettività della prestazione, sforando anche i limiti del debito pubblico”. Un compito complesso e difficile.
NUOVE DEROGHE PER RECLUTAMENTO E APPALTI. Il decreto legge adottato dal governo con l’estensione della zona rossa in tutta Italia (Dpcm 9 marzo 2020) interviene sulle modalità di reclutamento del personale e sul sistema degli appalti pubblici. “Prevede di assumere persone anche in deroga ai normali procedimenti e requisiti richiesti, come stipulare contratti di lavoro autonomi anche con soggetti non ancora entrati in specializzazione a Medicina. Si incide fortemente sul sistema di reclutamento. E in tema di appalti, vengono introdotte procedure di acquisto d’urgenza con deroga al codice dei contratti pubblici. E che si vada a derogare a principi fondamentali dell'organizzazione pubblica dà la misura dell’emergenza”.
LA SALUTE COME INTERESSE COLLETTIVO. Si parla di possibile inasprimento verso chi viola la quarantena o ha comportamenti comunque socialmente pericolosi. “Quello che legittima l'adozione delle misure governative non è il diritto alla salute del singolo, ma la tutela della salute come interesse collettivo e il dovere di solidarietà che incombe su tutti quanti ai sensi Articolo 2 della Costituzione. Sono totalmente libero di farmi del male ma non di arrecare danni agli altri. Si va verso sanzioni in qualche misura limitative della libertà personale”. La tutela della salute viene, appunto, intesa come interesse della collettività. “È la stessa dimensione che legittima l'obbligo vaccinale perché tutela la salute come interesse collettivo oltre che di diritto individuale”.
QUALE BILANCIAMENTO TRA VALORI COSTITUZIONALI. Il bilanciamento tra i valori costituzionali ex art. 81 (vincolo di bilancio) ed ex art. 32 (diritto alla Salute), negli ultimi anni, nonostante i moniti della Corte Costituzionale, è stato sbilanciato verso la questione finanziaria. Quale sarà ora la direzione dopo l'emergenza Coronavirus? “È un tema caldo, non mancano interventi in giurisprudenza e si ricollega alla qualificazione del diritto alla salute come diritto finanziariamente condizionato, spesso utilizzata per diminuirne la tutela. A fronte, però, di un’osservazione banale fatta dagli Americani, ormai parecchio tempo fa, che sostiene che tutti i diritti sono finanziariamente condizionati, anche i diritti delle libertà personali sono effettivi nella misura in cui si investono risorse per garantirli. Ciò detto, sul rapporto tra diritto alla salute ed esigenze finanziare, mi viene in mente una sentenza del Consiglio di Stato del gennaio 2020, relativa a un disabile a cui era stato negato l’accesso a forme di assistenza, sia sanitaria sia ai fini di garantire l’effettività del diritto di istruzione. Il Consiglio Stato ha condannato l’Amministrazione, affermando che si può negare il nucleo essenziale del diritto solo se si dimostra che sono state adottate tutte le misure organizzative possibili”. Per la prof.ssa Gagliardi “il ragionamento che condiziona il diritto alla salute alla disponibilità delle risorse ha dimostrato i suoi limiti”.
LA COSTITUZIONALITÀ DEGLI ULTIMI DECRETI. Il rapporto tra interesse collettivo e libertà personali viene sollevato rispetto alle ultime decisioni governative. Sono costituzionali? “Nulla sembra far ritenere che non lo siano, la limitazione della libertà personale, anche in particolare della libertà circolazione, è prevista dalla Costituzione stessa per esigenze sanitarie come fondamento di eventuali limiti”.
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